FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, disciplina le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato
- legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) sul sito di ufficiale di Normattiva
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, sul sito di ufficiale di Normattiva
Per ulteriori approfondimenti, informazioni e normativa di riferimento consultare il sito istituzionale
Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione – Sistema di Interscambio
DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TALMASSONS
- Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFW9Q1 (per i dati delle Pubbliche Amministrazioni è possibile cponsultare il sito istituzionale indicepa.gov.it)
- Indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP se presente)
- Indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa
CAUSE DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Decreto del MEF n. 132/2020 definisce le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La motivazione del rifiuto sarà riportata nel campo Descrizione della Notifica esito committente.
In sintesi si riepilogano i casi in cui le fatture elettroniche potranno essere rifiutate:
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e’ stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP se presente), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
c) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Pagina aggiornata il 05/09/2023